CHI SIAMO
Lo statuto
Articolo 1
È costituita una organizzazione di volontariato, nella forma di associazione riconosciuta, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) in seguito anche solo “Codice del Terzo Settore” o “CTS” denominata “DOBERMANNS’ ANGELS ETS – organizzazione di volontariato per la tutela cani dobermann abbandonati” (in seguito chiamata “Associazione”). per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, dell’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) del CTS, meglio precisate nel successivo articolo 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Articolo 2
L’Associazione ha sede attualmente in Viale Argonne, 51, 20133 Milano (MI).
L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni, rappresentanze o uffici corrispondenti anche in altre città d’Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
[4.1] L’Associazione, è apolitica ed apartitica, ed esercita, in via esclusiva o principale, quale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 per la tutela e il rispetto degli animali bisognosi di cure (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza). L’Associazione in particolare si propone di:
– tutelare e salvaguardare gli animali (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza) abbandonati, ospitati nei canili pubblici, di proprietari che non possono più accudirli;
– individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza) affidati. La regolamentazione dell’affido, nel rispetto di questi principi, verrà regolata con apposito regolamento;
– gli affidi dovranno essere effettuati in località accessibili per le verifiche e i controlli sullo stato degli stessi e sul trattamento ricevuto dagli affidatari;
– gestire direttamente o per il tramite di propri incaricati strutture dove gli animali recuperati siano ricoverati e mantenuti in condizioni idonee, in attesa del loro riaffido;
L’Associazione può inoltre, in via accessoria:
– dare informazione e fare osservare le leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza);
– partecipare con altre associazioni o Enti, nazionali o stranieri, ad iniziative socio educative per la tutela degli animali (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza), la diffusione della cultura cinofila e il rispetto della natura;
– sensibilizzare l’opinione pubblica diffondendo le notizie che riguardano gli abusi e i maltrattamenti operati sugli animali (in particolare i cani dobermann);
– promuovere programmi con la finalità di far adottare gli animali (cani dobermann) raccogliendo fondi per poter trasportare, accogliere, offrire opportuna assistenza in attesa della adozione definitiva;
– di realizzare con gli Enti pubblici programmi educativi e di informazione da svolgere anche nelle scuole, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
– intervenire nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l’emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela degli animali, in particolare dei cani dobermann.
[4.2] L’associazione può esercitare attivita’ diverse da quelle di cui punto [4.1] a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita’ di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del CTS, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita’ in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita’ di interesse generale.
[4.3] L’associazione potrà avvalersi dell’attività di volontari nei modi e nei limiti stabiliti dal Titolo III del Codice del Terzo Settore (artt. 17 e seguenti).
[4.4] L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività.
[4.5] L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei modi e nei limiti di cui all’articolo 33 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 5
[5.1] Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato in numero illimitato ma non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato e che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, mediante inoltro di domanda scritta presentata al Presidente. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione e’ comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda puo’ entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocate, in occasione della sua successiva convocazione.
Dell’associazione possono far parte, come associati, anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
La partecipazione all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dal suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo punto [5.4]
[5.2] I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a conoscere i programmi con i quali la stessa intende attuare gli scopi sociali.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione, e/o prestano la loro opera gratuitamente a favore dell’Associazione.
La quota associativa non è rimborsabile e non è trasmissibile.
[5.3] I soci si dividono in:
– Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo a condizione che non abbiano perso la qualifica di associati ai sensi del presente statuto;
– Soci Ordinari: le persone fisiche o gli enti del terzo settore che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
– Soci Sostenitori: le persone fisiche o gli enti del terzo settore che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando una specifica quota, maggiore rispetto a quella dei soci ordinari, stabilita dal Consiglio Direttivo;
– Soci Onorari: le persone fisiche o gli enti del terzo settore che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione;
– Soci Benemeriti: le persone fisiche o gli enti del terzo settore che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando la specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo oltre un ulteriore importo straordinario da loro stessi stabilito
– Soci Giovani: le persone fisiche di minore età, che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La loro richiesta di ammissione dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi esercita la tutela o la curatela.
[5.4] La qualità di Socio si perde per
– Per mancato pagamento della quota sociale in corso;
– Per recesso ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 24 del codice civile;
– Per esclusione, deliberata dall’assemblea, in caso di mancata attuazione delle prestazioni programmate; di comportamento contrastante con gli scopi statutari; di persistente violazione degli obblighi statutari e regolamenti annessi; di danni morali e materiali arrecati all’Associazione.
Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro 20 giorni, sul quale decidono in via definitiva i Probiviri se eletti, in loro mancanza il Presidente stesso;
– Per decesso.
Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
[5.5] Diritti degli associati:
Gli associati, oltre a quanto previsto da altre norme del presente statuto, hanno diritto di:
– Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e regolamenti attuativi;
– Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi utimi
– Chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dallo statuto e dalla legge;
– Formulare proposte agi organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
– Essere informati sull’attività associativa.
[5.6] Obblighi degli associati:
Gli associati, oltre a quanto previsto da altre norme del presente statuto, hanno il dovere di:
– Rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
– Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della associazione;
– Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’associazione.
Articolo 6
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Probiviri (se nominati);
e) l’organo di Controllo (se nominato)
f) il revisore legale dei conti (se nominato)
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Articolo 7
[7.1] L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e con le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto impegna tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
[7.2] Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati persone fisiche maggiori di età e tutti gli associati enti del terzo settore, per il tramite del loro legale rappresentante, che abbiano versato la quota associativa almeno 30 giorni prima dell’assemblea.
[7.3] Ciascun associato ha un voto. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
[7.4] Ciascun associato puo’ farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato puo’ rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero complessivo degli associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero complessivo degli associati non è inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
[7.5] E’ consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purche’ sia possibile verificare l’identita’ dell’associato che partecipa e vota.
[7.6] L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, ed è il massimo organo deliberante.
[7.7] L’Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo’ essere ordinata dal presidente del tribunale.
[7.8] La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona delegata dal Presidente stesso, mediante comunicazione inviata almeno 8 giorni prima della data della riunione a mezzo raccomandata, fax, e-mail o consegnata a mano.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche un’ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione;
[7.9] L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice – Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente.
Il Presidente nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione, la validità delle deleghe e il diritto di intervenire.
[7.10] L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti
[7.11] Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
[7.12] L’Assemblea straordinaria va convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di un numero di soci pari al 10% degli stessi, per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Sia in assemblea ordinaria sia straordinaria, le deleghe devono essere presentate al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea.
[7.13] L’assemblea ordinaria
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione dei liquidatori;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) fissa l’ammontare della quota associativa;
e) approva i programmi e il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
f) delibera sulla responsabilita’ dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita’ nei loro confronti;
g) delibera sull’esclusione degli associati;
h) delibera sulle modificazioni dello statuto;
i) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
[7.14] L’Assemblea straordinaria
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– nomina i liquidatori.
Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
Articolo 8
[8.1] L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 + 1 membri eletti dall’Assemblea dei soci e scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche’ a quali di essi e’ attribuita la rappresentanza dell’associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
In caso di decesso, dimissioni o radiazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando, durante la prima riunione successiva all’evento, al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il consiglio direttivo si reputa decaduto e il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
[8.2] Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su invito del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno i due terzi dei membri del consiglio stesso.
Ogni membro del consiglio dovrà essere invitato alle riunioni almeno 7 giorni prima; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, e-mail, fax oppure consegnata a mano. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo dell’adunanza.
[8.3] Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive è considerato decaduto.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio deciso tra i presenti dello stesso.
Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare ma senza diritto di voto i membri dell’Organo di Controllo e il Revisore, se nominati.
[8.4] Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
[8.5] Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Al Segretario spetta conservare ed aggiornare i documenti dell’Associazione nonché il libri sociali obbligatori di cui all’articolo 15 del CTS. Al Tesoriere spetta tenere e aggiornare i libri contabili dell’Associazione e le eventuali scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 dello stesso CTS
[8.6] E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea dei soci, In particolare compete al consiglio:
– eseguire le delibere dell’assemblea;
– formulare i programmi di attività sociale;
– predisporre il rendiconto annuale;
– predisporre la previsione economica dell’anno sociale;
– deliberare circa l’ammissione, e le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– tenere debitamente aggiornati i soci sulle attività e delibere dell’Associazione, utilizzando i metodi più opportuni.
Articolo 9
[9.1] Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni.
[9.2] Il Presidente ha la firma e la rappresentanza generale sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e dai privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
[9.3] In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Presidente ha i poteri dell’ordinaria amministrazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In caso di impedimento, assenza o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente, che di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblichi uffici, con la sua firma fa piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
[9.4] Il Presidente è responsabile, solidamente con il Consiglio Direttivo, anche agli affetti legali, di ogni manifestazione promossa e patrocinata dall’Associazione e di eventuali pubblicazioni edite a cura della stessa.
[9.5] In particolare compete al Presidente:
– convocare le riunioni di consiglio direttivo e le assemblee ordinaria e straordinaria;
– predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
– vigilare sulle strutture e sulle attività dell’Associazione;
– determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità.
Articolo 10
[10.1] Il patrimonio sociale è costituito da:
– beni mobili e immobili e loro relative rendite pervenuti all’associazione a qualunque titolo che diventeranno di proprietà dell’Associazione;
– quote annue dei Soci stabilite dal Consiglio Direttivo
– erogazioni, donazioni, lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
– eventuali fondi di riserva costituiti da eventuali eccedenze di esercizio;
– eventuali proventi derivanti da attività associative, come precisate al precedente art. 4.2 (ad es. banchetti di raccolta fondi a manifestazioni e iniziative cinofile o animaliste);
– contributi provenienti da organismi nazionali e internazionali;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali esercitate nei limiti consentiti dalla legge;
– fondi raccolti ai sensi dell’articolo 7 del CTS;
-contributi dello Stato, di enti pubblici o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente, al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– donazioni, lasciti o rimborsi pervenuti da enti pubblici o associazioni;
[10.2] Gli eventuali beni immobili di proprietà dell’Associazione, sia a titolo originario che derivato, potranno essere destinati a singoli soci per usi legati allo svolgimento delle attività sociali.
[10.3] Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni;
[10.4] Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’attivita’ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.
[10.5] Ai fini di cui al punto [10.4], e’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’associazione, con riferimento alla data del 30 settembre 2023 è di euro 43.211,38 (quarantatremiladuecentoundici virgola trentotto).
Articolo 11
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere tra i soci i Probiviri, in numero massimo di tre persone, la cui carica dura tre anni, ai quali demandare secondo modalità da stabilirsi, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi e i provvedimenti in merito all’espulsione dei Soci.
I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo 12
[12.1] La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e’ obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 30 del CTS. Ai componenti dell’organo di controllo , se nominato, si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
[12.2] L’organo di controllo, se nominato, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche’ sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso puo’ esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo e’ costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
[12.3] L’organo di controllo, se nominato, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8, del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita’ alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo, se nominato.
[12.4] I componenti dell’organo di controllo , se nominato, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 13
La nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro è obbligatoria nei soli casi previsti dall’articolo 31 del CTS.
Articolo 14
[14.1] L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione dell’ente e le modalita’ di perseguimento delle finalita’ statutarie. Il bilancio deve essere presentato entro il trenta aprile all’assemblea
[14.2] Qualora bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia inferiori a l limite stabilito dall’articolo 13, comma 2, del CTS, esso puo’ essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
[14.3] Il bilancio deve essere redatto in conformita’ alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
[14.4] Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attivita’ di cui all’articolo 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
[14.5] Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
[14.6] Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultassero superiori ad 1 milione di euro dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel sito internet dell’associazione, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attivita’ esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attivita’ svolte.
[14.7] Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultassero superiori a centomila euro annui dovranno in ogni caso essere pubblicati annualmente e essere tenuti aggiornati nel sito internet dell’associazione, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche’ agli associati.
Articolo 15
La durata dell’associazione è illimitata, ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un’assemblea straordinaria appositamente convocata.
In caso di liquidazione l’assemblea che ha dichiarato lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di un liquidatore o dei liquidatori e ne stabilisce i poteri, con la maggioranza prevista dall’articolo 21 del codice civile.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo e’ devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni date dall’Assemblea statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia.
Articolo 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti norme in materia del Codice del Terzo Settore del Codice Civile ed delle Leggi in vigore.